Firmato il DPCM che isola la Lombardia e 14 province del nord

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm 8 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”: il dDPCM sarà pubblicato sulla Gazzetta n. 59 di oggi ed entrerà in vigore domani.

Dalla voce del Presidente del Consiglio le misure adottate che sono contenute nei seguenti 5 articoli:

  • art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
  • art. 2 – Misureper il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
  • art. 3 – Misure di informazione eprevenzione sull’intero territorio nazionale
  • art. 4 – Monitoraggio delle misure
  • art. 5 – Disposizioni finali

Con l’articolo 1 del provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate molteplici misure.

Si tratta di una zona rossa allargata in cui in primis occorrerà evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tra le tante misure contenute nelle lettere dalla a) alla t) dell’articolo 1, è previsto che ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante con divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Le misure sull’intero territorio nazionale

Con l’articolo 2, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono applicate molteplici misure contenute nelle lettere da a) a z)) dell’articolo 2, in cui è previsto, tra l’altro:

  • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanita1io o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubbl ici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi u1clusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli precedentemente indicati, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  • sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *